Art. 10.
(Requisiti e cause di scioglimento degli organi).

      1. Il presidente e i componenti degli organi collegiali della SIAE durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
      2. La carica di componente delle commissioni di sezione è incompatibile con quella di componente del consiglio di amministrazione.
      3. Sono incompatibili con l'esercizio delle funzioni di presidente della SIAE, di componente del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, coloro i quali, anche per il tramite del coniuge, del convivente, dei parenti o di affini entro il terzo grado ovvero per interposta persona, ricavano, o hanno ricavato negli ultimi tre anni precedenti la nomina, dall'esercizio del diritto d'autore la componente principale del proprio reddito. Le eventuali incompatibilità devono in ogni caso cessare entro un mese dalla comunicazione della nomina.
      4. In caso di gravi e persistenti inadempimenti che impediscono il regolare

 

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funzionamento della SIAE, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali, può sciogliere il consiglio di amministrazione, nominando un commissario di cui determina poteri e durata.